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ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Avv. Arturo Serra
  • LA DISCIPLINA GENERALE DELL’ART. 445 bis c.p.c.

L’Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO) viene introdotto dal legislatore con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2012) in risposta all’esigenza ormai diffusa di deflazionare, ridurre ed accelerare il contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale.

Il giudice competente nomina il consulente tecnico e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Espletata la CTU, con decreto comunicato alle parti, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del CTU.

A questo punto possono verificarsi due ipotesi:

a. Nessuna delle parti deposita, nel termine fissato, la c.d. “dichiarazione di dissenso” e il giudice, con decreto pronunciato fuori udienza, «omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio provvedendo sulle spese». In tal caso, la norma rimette all’ente competente la verifica dei requisiti diversi da quello sanitario e l’erogazione delle prestazioni eventualmente spettanti, entro e non oltre il termine perentorio di 120 giorni;

b. Una parte (o entrambe) formula la dichiarazione di dissenso. In tale circostanza, «la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare dinanzi al medesimo giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Si instaura così un giudizio di merito avente ad oggetto le risultanze della CTU che il giudice può anche decidere di rinnovare o sostituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.p.c. La sentenza che definisce tale giudizio è inappellabile.

Inoltre, occorre precisare che l’istanza di ATPO, oltre a interrompere la decorrenza del termine di prescrizione del diritto vantato, costituisce condizione di procedibilità della domanda, per cui il giudice di merito, laddove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non sia stato espletato ovvero sia iniziato ma non concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di ATPO ovvero di completamento dello stesso.

Fatta questa breve premessa riepilogativa del procedimento, di seguito sono esaminate le principali questioni sorte nell’applicazione dello strumento processuale di cui all’art 445 bis c.p.c.

  • OGGETTO DI COGNIZIONE DEL GIUDICE DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Lo strumento dell’Accertamento tecnico preventivo obbligatorio è finalizzato alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente. Dal che deriva, ovviamente, che si ricorrerà a tale accertamento giudiziale solo qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura amministrativa volta al conseguimento della specifica prestazione previdenziale o assistenziale vantata.

Ciò posto, è opportuno chiarire quale sia l’oggetto di cognizione del giudice dell’ATPO. In altri termini, occorre stabilire se il giudice debba esprimersi solo in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari o possa pronunciarsi anche con riferimento agli altri requisiti socio-economici necessari al conseguimento della specifica prestazione previdenziale.

Sul punto è sorto un acceso contrasto giurisprudenziale. Originariamente, la Suprema Corte aveva stabilito che la cognizione del giudice dell’ATPO dovesse limitarsi esclusivamente all’accertamento del requisito sanitario (si vedano Cass. n. 974/2014; Cass. n. 6085/2014). La successiva giurisprudenza di legittimità, invece, ha esteso l’ambito di cognizione del giudice anche alla sussistenza degli altri requisiti necessari al conseguimento della prestazione previdenziale, richiamando il principio dell’interesse ad agire del ricorrente. Dunque, il giudice, oltre all’accertamento del requisito sanitario, è chiamato a valutare, seppur sommariamente, la sussistenza di un’altra serie di fattori utili all’accertamento del concreto interesse ad agire per il ricorrente. Tale valutazione è volta ad impedire di azionare inutilmente la macchina giudiziaria, laddove, pur riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario, il ricorrente non sia in possesso degli ulteriori requisiti (previsti per legge) necessari al conseguimento della pretesa prestazione previdenziale (ex plurimis, Cass. n. 8878/2015; Cass. n. 12332/2015; Cass. n. 13662/2015). Occorre precisare che la valutazione sommaria effettuata dal giudice dell’ATPO, circa la sussistenza dell’interesse ad agire per il ricorrente, non esclude che, a seguito dell’omologa, l’ente competente dovrà comunque effettuare un nuovo controllo in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti socio-economici necessari all’erogazione della specifica misura previdenziale.


  • AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

L’ambito di applicazione della norma non comprende tutte le controversie in cui l’invalidità deve essere accertata ma soltanto quelle nominate nel 1° co., che hanno come oggetto le prestazioni economiche e gli altri benefici assistenziali riconducibili alla materia dell’invalidità civile e dell’handicap nonché la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità in regime assicurativo ex lege n. 222/84.

Pertanto, avendo il legislatore individuato espressamente le controversie che devono essere oggetto di preventivo esperimento dell’ATPO, deve ritenersi inammissibile il ricorso alla procedura in commento volta ad ottenere, ad esempio, il riconoscimento del diritto al beneficio di contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità ex art. 80, co. 3, L. n. 388/2000, ovvero alla pensione di vecchiaia anticipata in favore degli invalidi in misura non superiore all’80%, ex art. 1, co. 8, D.LGS. 30 dicembre 1992, n. 503, ovvero, ancora, alla pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13, R.D.L. n. 636/1939. Tale è l’interpretazione fornita da una parte della dottrina (S. L. Gentile in “Il processo previdenziale”, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 443), che propende per la tassatività dell’elenco delle controversie in materia assistenziale e previdenziale oggetto dell’ATPO e fonda le proprie ragioni esclusivamente sul richiamo al tenore letterale della disposizione.


  • ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Volendo trarre un bilancio sulla funzionalità del procedimento per ATPO si può ritenere che, lo strumento processuale abbia contribuito a ridurre i tempi delle cause in materia assistenziale.

Se in via amministrativa non ti è stato riconosciuto dall’INPS o dall’INAIL un assegno per la Tua invalidità ed intendi ottenere l’accertamento giudiziale dei tuoi diritti «in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222» rivolgiti allo Studio Legale Serra per proporre dinanzi al giudice del lavoro, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ed ottenere l’assegno che ti spetta a causa della Tua invalidità.


Avv. Arturo Serra

 
 
 

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