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Cancellazione del protesto e della segnalazione in centrale rischi

Avv. Arturo Serra

Come ottenere la cancellazione di un protesto su assegno?

Lo strumento messo a disposizione dall’ordinamento per ottenere la cancellazione del protesto su assegno o cambiale è l’istanza di riabilitazione. Tuttavia, la normativa vigente in materia di assegni non consente l’immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti dell’assegno bancario/postale a seguito del sopraggiunto pagamento.

Secondo il disposto della L. 108/96, art. 17, il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito un ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, ma solo trascorsi 12 mesi dal giorno di levata del protesto.

Quindi, anche se l’assegno protestato è stato pagato entro i 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, questo deve essere comunque pubblicato e dunque visibile, almeno per un anno, nel Registro Informatico dei protesti.

Al fine di ottenere la cancellazione del protesto sull’assegno è necessario proporre al Presidente del Tribunale apposita istanza al fine di ottenere il provvedimento di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 L. 108/96.

Nell’auspicata ipotesi di accoglimento dell’istanza, il Presidente del Tribunale pronuncia il decreto di riabilitazione con il quale il richiedente ha diritto ad ottenere presso la Camera di Commercio, previo rilascio della copia autentica da parte della cancelleria, la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti.

La definitiva cancellazione dall’elenco dei protesti dovrà essere disposta successivamente dal Presidente della Camera del Commercio.

È importante segnalare che il pagamento tardivo di un assegno protestato per difetto di provvista, anche qualora intervenga entro i 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, anche se non evita l’iscrizione del protesto, è necessario a bloccare l’irrogazione di ulteriori sanzioni amministrative e la segnalazione alla CAI (cd. Centrale rischi).

Al pari del protesto la segnalazione in Centrale Rischi è particolarmente pregiudizievole per il debitore in quanto impedisce l’accesso al credito e costituisce una “macchia” sulla credibilità finanziaria e creditizia del soggetto giuridico.

Con riguardo, alle segnalazioni nelle Centrali di Rischio, nelle more della procedura di riabilitazione protesti, è possibile proporre richiesta di oscuramento, dopo aver ottenuto apposita liberatoria da parte dell’ente creditizio che ha fatto la segnalazione all’ente, come ad esempio al CRIF. In tal caso l’ente deve dar seguito nel termine perentorio di 30 giorni e provvedere all’oscuramento temporaneo o alla cancellazione del dato dalla propria banca dati, laddove ci siano i presupposti.

Tra tanti l’omessa comunicazione da parte dell’ente creditizio dell’avviso al debitore circa la imminente segnalazione in Centrale Rischi di un ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento, determina l’illegittima della segnalazione stessa che deve essere obbligatoriamente cancellata dalla Centrale rischi che ha iscritto la segnalazione della pregiudizievole nella propria banca dati.

Se hai subito la levata di un protesto su un assegno o una cambiale, se risulta una segnalazione in Centrale Rischi a tuo carico a causa di ritardi nei pagamenti del finanziamento o del mutuo non esitare a contattarci per una prima valutazione gratuita del tuo caso.

Avv. Arturo Serra

 
 
 

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