Come difendersi dalle intimazioni di pagamento e dalle cartelle esattoriali provenienti dall'ADER
- Avv. Guido Serra
- 28 mar 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Ecco perché rivolgersi allo Studio Legale Serra, quando Ti viene notificato un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo al presunto mancato pagamento di cartelle esattoriali aventi ad oggetto, ad esempio, ritenute per Contributo sanitario (interessi e sanzioni), IRES (interessi e sanzioni), IRPEF (interessi e sanzioni) e IVA (interessi e sanzioni).
Molte volte, l’Agenzia delle Entrate incorre in una serie di omissioni e/o errori. Vediamo quelli più ricorrenti:
1) Nullità ed illegittimità delle cartelle esattoriali per omessa notifica dell’atto prodromico.
Spesso accade che gli atti prodromici, ossia le cartelle di pagamento, sottese alla intimazione di pagamento non vengano notificate dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, conseguentemente l’intimazione medesima risulta viziata.
Spetterà all’Ente di Riscossione fornire la prova, in giudizio, della regolarità della notifica dei verbali sottesi alla intimazione di pagamento.
Sul punto, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è oramai granitica nel sostenere che la mancata notifica di un atto presupposto comporta la nullità consequenziale degli atti successivi notificati dal contribuente e ciò al fine di garantire al medesimo l’esercizio del diritto alla difesa, costituzionalmente tutelato, di cui all’art. 24 della Costituzione.
In tema di riscossione di imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento – comporta la nullità dell’avviso di mora. Tale vizio procedurale, afferma la Suprema Corte a Sezioni Unite con Sentenza n. 16412/2007, determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati, con diversa e specifica funzione, a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest’ultimo un efficace esercizio del diritto di difesa.
2) Intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali
Spesso, invece, accade che l’intimazione di pagamento, a prescindere dalla suddetta regolarità delle notifiche, contenga cartelle esattoriali che si riferiscono ad imposte erariali risalenti agli anni che vanno dal 1997 al 2017.
Ebbene in questi casi, occorre da subito eccepire l’intervenuta prescrizione/decadenza delle stesse.
Per quanto concerne la prescrizione decorrente dalla notifica della cartella in poi, le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ritengono di uniformarsi a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo la quale la prescrizione dei tributi non è decennale ma quella prevista per il tributo stesso e pertanto triennale o quinquennale a seconda del tributo. A titolo esemplificativo, i tributi predetti (IRPEF, ICl, Canone Rai) si prescrivono in cinque anni.
Anche per i crediti IVA e altri tributi erariali la prescrizione risulta di anni 5. Risulterebbe irrazionale un sistema con prescrizione di anni 5 per i tributi locali e sanzioni e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA ecc.
Ebbene, se avete ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento da parte di Equitalia, non esitate a contattare lo Studio Legale Serra, il quale appuratala correttezza delle notifiche delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione medesima e verificato il decorso del termine prescrizionale (che varia a seconda del tributo di cui l’Ente di Riscossione pretende il pagamento) Vi darà l’opportunità di ottenere la dichiarazione di nullità dell’intimazione notificataVicon l’instaurazione di celeri giudizi dinnanzi alle competenti Corti di Giustizia Tributarie e/o Autorità Giudiziarie competenti, con l’ulteriore e plausibile opportunità di ottenere una condanna dell’Ente di Riscossione a rifonderVi le spese del giudizio.
Avv. Guido Serra
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