Imputato per il reato di cui all'art. 7 comma I D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. 28.01.2019 n. 26, poiché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio dei Reddito di Cittadinanza di cui all'art. 3 del medesimo D.L. rilasciava false dichiarazioni relative al requisito della residenza, viene assolto con formula piena dal Tribunale penale di Roma perché il fatto non sussiste.
Il Giudice ha avallato la tesi difensiva dell’Avv. Giovanna Maresca dichiarando la non sussistenza del fatto in capo all’imputato.
La questione di diritto è stata affrontata dal Ministero del Lavoro nella nota 1319 del 19.02.2020 dalla quale emerge che ai fini dell'accertamento sul requisito di residenza, i servizi comunali competenti possono richiedere ai soggetti - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva.
Anche qualora poi gli accertamenti fossero stati compiuti, sarebbe stato necessario verificare esattamente il periodo di residenza in Italia dell'imputato, alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-112/22 CU e C-223/22 ND in data 29.7.2024, con cui la Corte ha ritenuto che il requisito della residenza per la concessione del reddito di cittadinanza costituisca una discriminazione indiretta nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dopo avere esaminato se tale disparità di trattamento sia giustificata dalla differenza dei rispettivi legami con lo Stato membro interessato dei cittadini nazionali e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e, sul punto, constatando che la direttiva 2003/109 CE art. 11 paragrafo 1 lettera d) prevede, affinché un cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro (norma che va interpretata alla luce dell'art. 34 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea).
Infine, la Corte rileva che è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza, che viola il diritto dell’Unione Europea.
Pertanto, il Giudice nazionale deve disapplicare la normativa nazionale che punisce penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza che viola il diritto dell'Unione Europea, nel caso in esame l'art. 7 d.l. 4/19 conv. in I. 26.2019.
Il Giudice, quindi, accogliendo pienamente la tesi difensiva dell’Avv. Maresca, emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato.
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