Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro, può, qualora ne sussistano i presupposti sanitari e contributivi, richiedere diverse tipologie di sussidi che presentano caratteristiche diverse a seconda della causa che ha determinato l’invalidità del soggetto.
Le domande per ottenere l’invalidità civile ex artt. 2 e 12 Legge 118/71 ed il riconoscimento dello stato di handicap in stato di gravità ex art. 3, comma 3 legge 104/92 devono essere presentate online tramite l’apposito portale Inps.
A seguito della valutazione della documentazione medica e della visita del paziente da parte della commissione medica Inps, viene trasmesso al richiedente il verbale con il quale la commissione medica riconosce o meno il diritto ai sussidi richiesti.
In presenza poi, dei requisiti indicati dalle legge, deve essere riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80 e succ.
I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale:
- Il 33% dà diritto ad ottenere gratuitamente ausili ortopedici;
- A partire dal 46% si ha diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’impiego per l’assunzione agevolata al lavoro;
- Con almeno il 74% è riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile;
- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido totale;
La normativa vigente (Legge n. 18/80 successivamente integrata dalla legge n. 508/88 e succ. ) dispone all’art. 1: “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche … che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento”.
Il diritto dell’indennità di accompagnamento sussiste ogni qualvolta si apprezzi un difetto di autosufficienza (deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel tempo, concreta possibilità di caduta), tale da giustificare il permanente aiuto di un accompagnatore.
L’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita va considerata, ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa e/o coesistente a quella della deambulazione. Per atti quotidiani della vita, come precisato dal Ministero della Sanità, devono intendersi“azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono l’inabile incapace di compierle e bisognevole di assistenza continua … Rientrano in questo ambito azioni semplici, dirette a soddisfare le esigenze medie di vita: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazioni degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo - spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell’automobile per necessità legate a funzioni vitali”.
Qualora dal quadro clinico del richiedente, emerga che le minoranze fisiche da cui è affetto, siano tali da determinare una situazione di svantaggio, egli avrà diritto alla predetta indennità al fine di farsi assistere quotidianamente da un soggetto accompagnatore.
Se il soggetto richiedente presenta tutti i requisiti di legge per ottenere le forme socio assistenziali sopra indicate (riconoscimento stato di handicap, riconoscimento stato di invalidità civile ed erogazione della indennità di accompagnamento) e queste non vengono riconosciute dalla commissione medica Inps che ha effettuato la visita del paziente, egli potrà ricorrere ai sensi e per gli effetti dell’art. 445 bis cpc al fine di ottenerne il riconoscimento in via giudiziale.
Se anche tu hai ricevuto un verbale di accertamento negativo da parte della commissione medica competente, non esitare a contattarci per la valutazione del tuo caso.
Avv. Giovanna Maresca
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