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Il criminologo e la perizia criminologica

Avv. Giovanna Maresca

La perizia criminologica serve ad indagare l’abitualità nel reato, la professionalità, la tendenza a delinquere per redigere un quadro di personalità del reo. Essa è utilizzabile soltanto nella fase di esecuzione della pena, quando è necessario stabilire le modalità e le eventuali misure di sicurezza da applicare al condannato (che da questo momento verrà chiamato internato).

L’art. 220 c.p.p. prevede il divieto di utilizzare la perizia criminologica nella fase probatoria del processo penale, infatti il codice stabilisce che, salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere, la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Elaborare un quadro personologico del soggetto, secondo il Legislatore, sarebbe lesivo della sua dignità e potrebbe condizionare la sentenza emessa dell’organo giudicante.

Il pericolo è che il giudice possa essere condizionato da situazioni intrinseche, personali, traumatiche e tutto quanto possa aver condotto il soggetto a compiere il reato, visto che gli elementi essenziali del reato che devono portare alla condanna o alla assoluzione del reo, sono costituiti esclusivamente dall’elemento soggettivo, ossia la volontà o meno di compiere il fatto-reato, dall’elemento oggettivo, ossia se l’azione sia stata compiuta o meno dall’indagato/imputato, e dal nesso di causalità tra la condotta e l’evento, ossia la connessione tra l’azione/omissione e l’evento lesivo prodotto.

L’art. 133 c.p.p. stabilisce che il Giudice nella valutazione della fattispecie, deve tenere conto di alcuni criteri che non devono essere confusi con le diagnosi personologiche formulate dal criminologo. I criteri indicati dal codice di procedura penale riguardano il disvalore dell’azione perpetrata dal reo che può desumersi, ad esempio, dalla natura, dalla specie del reato in esame e dai mezzi utilizzati.

Una volta analizzata la fattispecie in modo oggettivo, il Giudice dovrà valutare il danno ed il pericolo cagionato alla persona offesa del reato con particolare riguardo al bene giuridico leso dalla condotta criminosa e all’elemento psicologico del reato.

Ciò ben si distingue dalla valutazione che il criminologo può effettuare nell’ambito dell’esecuzione della pena quando il soggetto condannato viene internato: in questa fase dovranno essere stabilite le modalità di esecuzione della pena.


  • Il ruolo del criminologo nel carcere

Nella riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 con l’art. 80 fu introdotta la figura dell’esperto esterno con la funzione di adempiere a compiti peculiari e istituzionali per l’osservazione e trattamento dei detenuti.

Il criminologo viene nominato come esperto esterno in base ad un concorso bandito dal Ministero della Giustizia.

Fondamentale risulterà il primo colloquio con il detenuto, durante il quale si instaurerà un rapporto di fiducia che aiuterà l’esperto a stabilire condizioni e modalità della permanenza in carcere più adatte al reo. Lo scopo è quello di effettuare la valutazione di personalità del reo, capire le motivazioni che spingono le persone a compiere determinate azioni e come prevenirle. I compiti a cui è stata destinata tale figura professionale attiene all’area trattamentale e svolge attività quali l’osservazione scientifica della personalità, il sostegno psicologico, la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario del detenuto. Inoltre è componente dell’equipe multidisciplinare che redige la relazione finale al termine del periodo di osservazione.

Indispensabile è il suo ruolo nell’ambito della riabilitazione, infatti, egli deve valutare il soggetto anche in termini di possibilità di riabilitazione e reinserimento sociale una volta scontata la pena. Nel caso in cui la struttura carceraria dia la possibilità al reo di svolgere attività di lavoro al di fuori della struttura, deve essere il criminologo a fornire il parere circa l’esito positivo di tale attività.

Questa figura professionale racchiude in sé molteplici competenze e si basa sulla conoscenza di competenze multidisciplinari che vanno dalla giurisprudenza, alla psicologia, dalla sociologia alla antropologia.

Il criminologo assume all’interno del carcere un ruolo che va a coadiuvare il team di esperti esterni (psicologi, psichiatri etc.) che supportano il Giudice dell’esecuzione e il direttore del carcere in merito alle decisioni da assumere per un determinato internato.


  • La differenza tra criminologo clinico e criminologo forense

A differenza del criminologo clinico che contribuisce a creare percorsi di reinserimento del reo, il criminologo forense svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito delle indagini, quindi, nella fase precedente alla esecuzione della pena.

Il criminologo forense, tramite le sue competenze multidisciplinari, saprà svolgere indagini, redigere criminal profiling ed operare sia come consulente tecnico di parte sia come consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale durante il processo.


Lo Studio Legale Serra fornisce assistenza in ambito penale e penitenziario, sia in qualità di difensori di fiducia sia come consulenti tecnici di parte.


Avv. Giovanna Maresca

 
 
 

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