top of page

Il rimborso per volo cancellato o in ritardo

Avv. Giovanna Maresca

Aggiornamento: 3 ago 2022

  • Come può tutelarsi il passeggero?

Il passeggero che subisce l’ingiustificata cancellazione del proprio volo o che si trovi di fronte a un consistente ritardo dell’aereo spettano però diverse forme di indennizzo.

La fattispecie della cancellazione del volo è disciplinata dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004 dell’11/2/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/2/2004, che ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione e di ritardo prolungato”.

L’articolo 5 del Regolamento, rubricato sotto la voce “Cancellazione del volo”, prevede gli obblighi del vettore operativo nei confronti del passeggero in caso di cancellazione di volo, consistenti, a norma dell’art. 7, nella compensazione pecuniaria pari € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori ai 1500 chilometri.

La compensazione stabilita dalla normativa europea è dovuta al passeggero entro due anni dall’accaduto (in alcuni Paesi comunitari il termine è più ampio, come ad esempio in Italia), salvo che questi sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza, e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario originariamente previsto, e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto oppure meno di sette giorni prima della partenza, e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto, e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

La normativa UE di cui sopra sancisce che le compagnie aeree sono tenute al pagamento di un risarcimento in caso di ritardi superiori alle 3 ore, purchè la compagnia aerea sia la responsabile del ritardo.

  • Il rimborso dell’Hotel

Qualora il passeggero sia obbligato a soggiornare in un hotel in attesa del volo successivo, la compagnia aerea è tenuta a corrispondere le spese di pernotto, infatti, il rimborso spese hotel è obbligatorio quando sussistono le seguenti circostanze contemporaneamente:

il volo acquistato è in ritardo o cancellato; il volo sostitutivo partirà il giorno successivo e la sistemazione in albergo si rivela quindi necessaria; la compagnia aerea non ha provveduto al pagamento dell’hotel e quindi il passeggero è stato costretto a pagare a proprie spese il pernotto; il passeggero può dimostrare di aver sostenuto tali spese.

La sistemazione in hotel deve essere offerta dal vettore, quindi, non deve essere il passeggero a dover andare alla ricerca dell’hotel in cui passare la notte a causa del disagio causato dalla compagnia aerea.

Vi è comunque una condizione da rispettare per ottenere il pagamento dell’hotel da parte del vettore: il passeggero ha diritto all’albergo se non è residente nella stessa città dell’aeroporto, poiché in tal caso potrebbe tornare nella propria abitazione e non si rende necessario il soggiorno in albergo.


  • Il voucher.

Qualora la compagnia aerea, a seguito di cancellazione o ritardo del volo, proponga al passeggero un voucher invece del rimborso del biglietto aereo, questo potrà essere accettato dal danneggiato, ma è bene sapere che il vettore ha l’obbligo di rimborsare il biglietto e non è obbligatorio per il cliente accettare il voucher.


Se anche tu hai subito un disagio a seguito della cancellazione o ritardo del volo, non esitare a contattarci per una consulenza ed eventualmente ottenere il rimborso del biglietto aereo.


Avv. Giovanna Maresca

 
 
 

Comments


Richiedi una prima consulenza gratuita

bottom of page