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Indennità di disoccupazione NASPI

Avv. Arturo Serra

L’indennità NASPI, introdotta con l’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, è una prestazione economica erogata dall’INPS istituita per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria; b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione; c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Quanto al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 l’indennità NAPSI è espressamente riconosciuta anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione sindacale.

In ordine, poi, al cd. requisito lavorativo, la legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Il Tribunale di Roma con ordinanza N. 76854/2022 del 3 agosto 2022 (Rg. N. 21069/2022) ha accolto il Ricorso in via d’urgenza presentato dall’Avv. Arturo Serra in favore del sig. H. M. e ha condannato l’INPS al pagamento dell’indennità NASPI da febbraio a luglio 2022 in favore del nostro assistito sussistendone i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

Nella Sentenza allegata si può leggere che: “risulta senz’altro la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’indennità richiesta (fumus). Ed infatti, il ricorrente ha prodotto la lettera di assunzione con contratto di apprendistato poi trasformato in tempo indeterminato a decorrere dal 20.4.2020, la lettera di licenziamento per giusta causa datata 5.1.2022, attestante lo stato di disoccupazione involontaria, nonché l’estratto contributivo da cui risulta ampiamente assolto il requisito di 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni…. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha comprovato che l’indennità NASpI costituisce allo stato l’unica fonte di sostentamento mediante la produzione dell’estratto contributivo, da cui risulta che lo stesso non si è rioccupato dopo il licenziamento, la dichiarazione dei redditi 2021 da cui risulta che nell’anno 2020 ha percepito redditi per soli €5.613,04 ed infine il contratto di locazione dell’appartamento ove il ricorrente risiede con decorrenza 1.5.2019-30.4.2023, con canone concordato in €500,00 mensili, con conseguente rischio di subire uno sfratto per morosità.”

Si tratta di un Provvedimento molto importante perché accerta il diritto del nostro assistito a godere dell’indennità NASPI e gli permette di disporre delle risorse economiche necessarie ad una sopravvivenza dignitosa, nell’attesa della ricerca di una nuova occupazione lavorativa.

Lo Studio Legale Serra offre assistenza ai lavoratori dipendenti nella gestione delle controversie con il datore di lavoro e con tutti gli enti previdenziali.

Avv. Arturo Serra

 
 
 

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