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L’ESECUZIONE FORZATA E LE TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO

Avv. Guido Serra

Alle sentenze, anche non definitive, agli ordini del giudice di pagare delle somme, ai decreti ingiuntivi, alle cambiali, alle scritture private autenticate relative a obbligazioni di somme di denaro e ad altri atti indicati dalla legge è attribuita efficacia esecutiva. Questo significa che, se la persona tenuta a pagare una somma o ad adempiere un obbligo specifico, non lo fa dopo avere ricevuto l’atto che glielo impone, il creditore può procedere a esecuzione forzata. Ciò comporta l’inizio di un procedimento che consente al creditore di espropriare al debitore i beni che possono soddisfare le sue pretese. Per avviare l’esecuzione è necessario dare uno specifico mandato a un avvocato, che, per fare valere le sentenze o gli altri atti come titolo per l’esecuzione forzata, deve attestarne la conformità.

 Insieme al titolo, o subito dopo, al debitore deve essere notificato il precetto, un atto con il quale il creditore gli intima di adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni. Nel precetto deve esserci l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Dalla data di notifica del precetto, il creditore ha 90 giorni per iniziare l’espropriazione.

Dopo il precetto va notificato il pignoramento, un atto con il quale vengono individuati alcuni o tutti i beni del debitore e gli si ingiunge tramite l’ufficiale giudiziario di astenersi da qualsiasi atto di disposizione, perché saranno espropriati per soddisfare il credito.

Nel pignoramento i beni devono essere dettagliatamente descritti:

Se si tratta di immobili, il pignoramento deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari. In questo modo se il debitore cede il suo immobile ad altri durante il procedimento di esecuzione, l’atto non avrà efficacia per il creditore pignorante che potrà proseguire con l’espropriazione.

Se si tratta di automezzi, natanti o altri beni per i quali sono previsti speciali registri (come il Pra per le automobili), in questi dovrà essere trascritto il pignoramento, con gli stessi effetti.

Se si tratta di altri beni mobili, l’ufficiale giudiziario deve recarsi nei luoghi nella disponibilità del debitore per cercarli; una volta individuati, li deve descrivere, fotografare, stimare e deve dare disposizioni sulla loro conservazione, ingiungendo al debitore di non disperderli.

Possono essere pignorati anche crediti e cose che sono in possesso di terzi. In questo caso, l’ingiunzione va fatta sia al debitore sia al terzo; in sostanza chi deve del denaro al debitore o chi ha una cosa di sua proprietà viene avvisato che dovrà consegnare il denaro o la cosa al creditore che ha notificato il pignoramento. È quello che accade, ad esempio, quando una banca pignora il quinto dello stipendio a chi non paga le rate del mutuo; la banca ingiunge al datore di lavoro del debitore di pagare direttamente a lei parte della retribuzione del dipendente.

A seconda della tipologia di pignoramento prescelto, il Giudice dell’esecuzione, disporrà la vendita, l’assegnazione o l’attribuzione del bene o ancora l’assegnazione delle somme pignorate.

Lo Studio Legale Serra è specializzato nel settore dell’esecuzione forzata.

Seguiamo i nostri assistiti – creditori e debitori – in ogni fase della procedura esecutiva, garantendo assistenza sull’intero territorio nazionale.

L' Avv. Arturo Serra è inoltre iscritto nell'elenco dei professionisti delegati alle vendite immobiliari avendo conseguito con profitto il corso di formazione somministrato dall'Università La Sapienza di Roma ed essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Avv. Guido Serra

 
 
 

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