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La calunnia in atti ed il diritto di difesa

Avv. Giovanna Maresca

Importante risultato per lo Studio Legale Serra in una causa patrocinata dall’Avv. Giovanna Maresca che ha portato alla archiviazione del processo penale a carico di ben sette assistiti.

L’imputazione formulata dal Pubblico Ministero riguardava il reato di calunnia in atti ai sensi dell’art. 368 c.p.

Il reato di calunnia punisce chi, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

La querela ai danni dei nostri assistiti è scaturita dalla circostanza che nell’atto difensivo dell’avvocato patrocinatore nell’ambito di un parallelo processo civile, si riportava, basandosi su una perizia grafologica del consulente tecnico di parte, in modo dubitativo ma con alto grado di probabilità che vi fosse stata una falsificazione di un testamento olografo, individuando anche il possibile colpevole.

Ma quali sono i presupposti affinché sia configurabile tale fattispecie di reato?

Innanzitutto, è richiesta la sussistenza sia dell’elemento soggettivo che dell’elemento oggettivo, ma in questo caso è necessario altresì valutare che non sussistano cause di esclusione della punibilità.

Quanto all’elemento soggettivo secondo la giurisprudenza di merito, “il reato di calunnia è un reato di pericolo, comune, di mera condotta, ed ai fini della sua configurabilità, è necessaria la sussistenza in capo al denunciante dell'elemento soggettivo del dolo generico; occorre, dunque, che il soggetto agente abbia, coscientemente e volontariamente, accusato taluno che egli sapeva con certezza, piena e assoluta al momento dell'incolpazione, essere innocente.” (Corte appello Milano sez. II, 28/01/2021, n.264).

L’importanza della sussistenza dell’elemento soggettivo è stata da sempre riconosciuta dalla

giurisprudenza di legittimità, ed infatti, come statuisce la Suprema Corte già nel 1989: “nel reato di calunnia, il convincimento della colpevolezza del denunciato esclude l’elemento psicologico del reato se esso, anche se erroneo, si basa su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni” (Cass., 27 settembre 1989 n. 1214).

Tuttavia, una parte della giurisprudenza ritiene integrato il reato anche quando la notizia di reato sia riportata anche in modo dubitativo. In ogni caso non può non considerarsi necessaria la sussistenza del presupposto indefettibile della consapevolezza dell’incolpante circa l’innocenza dell’incolpato.

Non si può ignorare neanche l’applicabilità,al caso di specie,dell’art. 50 c.p. (diritto di difesa) e dell’esimente prevista dall’art. 598 comma 1 c.p. che prevede la non punibilità “delle offese contenute negli scritti difensivi o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei processi dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.

La Cassazione ha affermato poi che l’esimente di cui all’art. 598 c.p. “costituisce applicazione

estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 c.p. ed è applicabile anche alle offese

contenute nell’atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della

costituzione delle parti e quindi prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all’esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l’apertura del procedimento, devono essere ricondotti al principio della immunità giudiziale (Cass. sez V n. 7000/2001) sempre che le stesse riguardino l’oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nellasua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione” (Cass. sez V 21 settembre 2004 – 15 ottobre 2004, n. 40452).

Nella fattispecie in esame, la linea difensiva dell’Avv. Maresca si fondava sia sulla insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato ma anche sulla sussistenza di una causa di causa di esclusione della punibilità, in quanto la presenta condotta calunniosa, rientrava nell’ambito del legittimo diritto di difesa dell’Avvocato civilista che avrebbe con il proprio scritto attribuito delle condotte illecite alla controparte.

Alla luce di queste osservazioni formulate da questa difesa, il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dei nostri assistiti perché ritenuta non integrata la fattispecie delittuosa.

Se anche tu sei vittima di calunnia o sei indagato per questo reato, non esitare a contattarci.

Avv. Giovanna Maresca

 
 
 

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