L’adozione da parte di coppie dello stesso sesso è consentita nel nostro ordinamento?
Le adozioni sono consentite solo ai coniugi uniti in matrimonio, che nell'ordinamento italiano è permesso solo a persone di sesso opposto (escludendo le unioni civili), secondo quanto sancito dalla Legge n. 184 del 1983 all'articolo 6.
Le coppie omosessuali hanno ottenuto riconoscimento con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso equiparandole al matrimonio, escludendo però l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 184/1983 sull'adozione.
Difatti, la normativa italiana non prevede la possibilità che le coppie dello stesso sesso possano adottare dei figli, come non prevede nemmeno la cosiddetta stepchild adoption, vale a dire l’adozione del figlio naturale del proprio partner.
Tuttavia, in diverse occasioni, la Corte di Cassazione ha legittimato la stepchild adoption nei casi in cui vi era la presenza di un genitore biologico, autorizzando l'adozione in casi particolari (art. 44 lett. A e D legge 183 1984) da parte del compagno/a omosessuale, a tutela del minore e dei suoi rapporti familiari, purché non sia contrario all'ordine pubblico.
L’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, in altri termini, è ammessa solo qualora uno dei due partner abbia un figlio nato da una precedente relazione.
Alla lacuna normativa, frutto anche di una precisa scelta politica del nostro legislatore, ha sopperito l’intervento seppur parziale dei Tribunali di merito e legittimità.
L’adozione da parte di coppie dello stesso sesso tra interesse superiore del minore e ordine pubblico internazionale
L'interesse primario che il nostro ordinamento si premura di tutelare è il best interest of the child (l’interesse superiore del minore), riconosciuto sia dalla normativa interna che internazionale, e si esplica anche nel diritto del minore a vivere stabilmente in un ambiente domestico armonioso, e ad essere educato ed assistito durante la crescita nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.
Tuttavia, l’interesse del minore non deve collidere con il rispetto dell’ordine pubblico che, nell’ottica del nostro legislatore, viene leso laddove venisse riconosciuto il diritto ad una coppia formata da persone dello stesso sesso di adottare un figlio.
Con la recente pronuncia del 12 gennaio 2021 n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la Corte hanno affermato il principio secondo cui “Non contrasta con i principi di ordine
pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.
Il caso esaminato riguardava l’adozione di un minorenne da parte di due uomini dello stesso sesso residenti negli Stati Uniti, uno dei quali era di nazionalità italiana. Quest’ultimo ha chiesto la trascrizione della sentenza di adozione nei registri dello stato civile italiano, negata in quanto in violazione dei principi di ordine pubblico.
La Cassazione ha affermato che, in questi casi, il concetto di ordine pubblico deve superare i confini nazionali. Con tale concetto, si fa riferimento all’insieme dei principi fondamentali e dei diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione, dai Trattati internazionali ed europei, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti dell’Unione europea.
Tutte le fonti elencate mostrano uno scenario favorevole all’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali, che sono già riconosciute in diversi Paesi Europei.
Secondo la Cassazione, quindi, non rileva che la legislazione italiana non contempli espressamente la stepchild adoption. Ciò che importa è che i principi fondamentali desumibili dal complesso di norme e sentenze internazionali (e soprattutto europee) non impedisca che il bambino venga riconosciuto come figlio di entrambi i genitori omosessuali (e non solo della madre biologica).
Ebbene, secondo la Suprema Corte, la richiesta di trascrizione è ammissibile in quanto l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale. Quindi, il fatto che il nucleo familiare sia “omogenitoriale” non può e non deve rappresentare un “elemento ostativo all’adozione”, purché ne sia esclusa la maternità surrogata (per di più non ammessa neppure per le coppie eterosessuali).
Il principio di diritto sancito dalla Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9006/2021, però, non cambia le condizioni delle tantissime coppie gay residenti in Italia o di cittadinanza italiana che desiderano adottare un bambino. Ciò vuol dire che è necessario attendere ancora un intervento del nostro legislatore per colmare queste lacune normative e consentire anche agli uniti civili di accedere all’adozione piena e legittimante.
Come ottenere l’inserimento di una copia dello stesso sesso nella lista delle copie idonee all’adozione internazionale
Al fine di ottenere il Decreto di idoneità della copia all’adozione internazionale occorre presentare la "Dichiarazione di disponibilità all'Adozione" al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Ovviamente la mancanza del requisito del matrimonio esclude già di per sé che la coppia omosessuale possa ottenere il Decreto di idoneità.
Tuttavia, contro il decreto che non accoglie la domanda d’idoneità all'adozione internazionale è possibile proporre reclamo avanti alla Corte d'Appello. Il reclamo deve essere proposto entro dieci giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di rigetto del Tribunale dei Minorenni. Se la Corte d’Appello accoglie il ricorso e dichiara la coppia idonea all'adozione internazionale, la coppia può proseguire il percorso adottivo conferendo l’incarico ad un Ente autorizzato, secondo le regole ordinarie. Ma in presenza di una coppia formata da persone dello stesso sesso, seppur unite civilmente, è improbabile che la Corte di Appello accolga il reclamo e rilasci il Decreto di idoneità all’adozione da parte della coppia omosessuale.
L’unica via possibile, pertanto, è il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) a cui è possibile rivolgersi laddove siano già stati esperiti infruttuosamente tutti i rimedi di diritto interno, senza che la situazione giuridica soggettiva che si assume lesa abbia trovato legittima tutela.
Nel caso di specie, il mancato riconoscimento del diritto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di adottare un minore lede sia i principi di uguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione riconosciuti dalla Carta Costituzionale e si pone in contrasto con l’ampia nozione di ordine pubblico internazionale elaborata dal Giudici della Corte Europea, anche alla luce dell’arretratezza dell’impianto normativo italiano rispetto a quello di altri paesi dell’Europa occidentale.
Lo Studio Legale Serra, specializzato in diritto di famiglia e delle successioni, offre assistenza alle coppie omosessuali e non che intendano avviare l’articolato percorso di adozione internazionale e nazionale di un minore.
Avv. Arturo Serra
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