Al momento della morte di un soggetto, alla presenza del notaio viene aperta la successione.
Spesso accade che gli eredi rilevino movimenti irregolari sui conti correnti bancari di cui era titolare il defunto. In questo caso, come ci si può tutelare?
Introduzione: la differenza tra successione testamentaria e successione legittima
La successione testamentaria (artt. 587 c.c. e ss.) si apre qualora il de cuius, prima di morire, abbia redatto testamento. Il testamento può essere di tre tipi: olografo (scritto e firmato di proprio pugno dal de cuius), segreto (consegnato al notaio in busta sigillata e alla presenza di due testimoni) o pubblico (ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni). Il testatore, quando redige l’atto, deve essere nel pieno delle sue facoltà e può disporre pienamente di una quota cd. “disponibile” che può assegnare a dividere a suo piacimento, ed una quota cd “legittima” che deve essere assegnata per legge ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) della quale non può disporre e non deve essere lesa dalle donazioni o dalle disposizioni testamentarie fatte in vita dal de cuius.
La successione legittima (artt. 565 e ss c.c.) si apre qualora il de cuius non abbia disposto in vita dei suoi beni. In tal caso i beni patrimoniali del defunto vengono ripartiti secondo i criteri indicati dalla legge.
Le varie ipotesi
I movimenti sui conti correnti del defunto, qualora la successione sia ancora aperta e quindi non siano state divise equamente le quote ereditarie, sono, in linea generale, ingiustificati. Tuttavia, se il prelievo viene effettuato dal correntista che si trovi nella piena capacità di intendere e di volere, prima della sua morte, tali beni non possono essere ricompresi nell’asse ereditario.
Diversa è la risposta qualora il prelievo venga effettuato da terzi a sua insaputa o peggio, qualora si trovi in condizioni di infermità.
Se il prelievo viene fatto dal delegato con potere di firma ma senza autorizzazione, egli sarà tenuto a restituire quanto sottratto.
Invece, se il prelievo viene effettuato dal cointestatario del conto, egli avrà diritto a prelevare fino al 50% di quanto depositato, ma se la contitolarità è fittizia, le somme sottratte dovranno essere interamente restituite.
La banca che autorizza i movimenti sul conto corrente del de cuius da parte di terzi è responsabile?
I movimenti sui conti correnti del defunto sono quindi illegittimi, se non a determinate condizioni.
Per tutelare il patrimonio ereditario, è onere degli eredi comunicare la morte del titolare agli istituti di credito (tramite raccomandata o pec) presso i quali il defunto era titolare di conti correnti. Le banche e gli uffici postali sono obbligati, a questo punto, a congelare il conto corrente postale o bancario a lui intestati, al fine di salvaguardare gli interessi degli eredi affinchè nessuno effettui movimenti illegittimi sul patrimonio ivi depositato.
Tutti i beni, mobiliari ed immobiliari, di cui il soggetto era titolare devono entrare interamente a far parte della massa ereditaria, la quale deve essere divisa tra i suoi eredi, in base alle disposizioni testamentarie o in base ai criteri indicati per la successione legittima.
Qualora all’istituto di credito non venga comunicata la morte del soggetto intestatario del conto, esso non sarà responsabile per aver autorizzato movimenti da soggetti diversi dal de cuius ma che avevano ad altro titolo il potere di compiervi operazioni.
Sarà certamente responsabile la banca per violazione degli obblighi contrattuali, qualora sia a conoscenza del decesso ma non blocchi le operazioni sul conto interessato ma anzi autorizzi prelievi e movimenti su di esso.
I soggetti che a vario titolo (ad esempio, i cointestatari o i soggetti con delega) sottraggono
illecitamente soldi dal conto del correntista, saranno tenuti a restituire quanto illegittimamente sottratto, al fine di permette la corretta divisione del patrimonio tra gli eredi.
L’impiegato presso la banca o la posta, tuttavia, non ha l’obbligo di chiedere al delegato, al
momento del prelievo, di esibire l’autorizzazione degli altri eredi, avendo questi il potere di firma equiparato a quello del titolare.
La banca può comunque autorizzare, con il consenso di tutti gli eredi, il pagamento delle spese funerarie.
L’erede come può tutelarsi?
Una volta scoperti gli ammanchi sul conto corrente dell’interessato, gli eredi legittimi o testamentari possono agire civilmente per la restituzione del patrimonio illecitamente sottratto, anche qualora il soggetto fosse stato autorizzato dallo stesso de cuius a compiere prelievi bancari, ma a determinate condizioni. Il danneggiato dai prelievi illeciti può rivolgersi al proprio legale di fiducia per citare in giudizio colui il quale abbia effettuato operazioni lesive delle quote ereditarie.
L’azione di petizione (art. 533 c.c.) dell’eredità è un’azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. È l’erede ad avere l’onere di provare la sua qualità di erede, il cui contenuto varia a seconda che si tratti di successione legittima (assenza di testamento) o testamentaria (con testamento).
Nella prima ipotesi è sufficiente provare l’esistenza di un rapporto di parentela da cui si fa discendere il titolo di erede, nel secondo caso deve essere prodotto in giudizio il testamento e, qualora questo sia olografo e la firma disconosciuta, è necessario che l’attore chieda la verificazione (Tribunale Imperia, 13/07/2020, n.352).
L'azione di riduzione (art. 564 c.c.) invece, è un'azione di accertamento, che presuppone, appunto, l' accertamento della lesione della legittima, nonché la sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge. Il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota.
Il procedimento di calcolo, molto macchinoso, è descritto analiticamente nell'art. 556 c.c. e si
articola in tre fasi: prima occorre calcolare il valore dei beni relitti secondo il valore che essi hanno alla data di apertura della successione; poi alla massa ereditaria accertata devono sottrarsi i debiti facenti capo al de cuius alla data della sua morte; si deve quindi procedere alla c.d. riunione fittizia, che tiene conto del valore di tutti i beni donati in vita dal de cuius. Infine sull'asse così formato si determina la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre. (Tribunale Patti sez. I, 02/04/2021 n.272).
L’azione di rivendica (art. 948 c.c.), a differenza dell’azione di petizione, non presuppone la
contestazione della qualità di erede, ma l’attore può limitarsi a contestare la mancanza dei beni facenti parte dell’asse ereditario al momento di apertura della successione per ottenerne la restituzione.
La tutela penale
I danneggiati dai movimenti illeciti sul conto corrente del defunto, possono trovare tutela sia in sede civile sia in sede penale. Infatti, in presenza di determinati presupposti fattuali, sarà possibile sporgere denuncia o querela, potendosi configurare, ad esempio, il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o furto (art. 624 c.p.) qualora i prelievi avvengano senza alcuna autorizzazione dal titolare del conto o qualora il consenso venga estorto tramite artifizi e raggiri, o ancora, nel caso in cui si profitti di una persona in stato di infermità, è possibile denunciare l’avvenuta circonvenzione d’incapace (art. 643 c.p.).
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La materia è vasta ed ogni caso è diverso dagli altri, quindi, è necessario valutare quale sia la soluzione più idonea al caso specifico. Se anche a te è capitato di trovarti in questa situazione e vuoi recuperare quanto sottratto illegittimamente dal patrimonio ereditario, rivolgiti a noi per una prima consulenza gratuita. Troveremo la soluzione più adatta per tutelare i tuoi interessi ereditari.
Avv. Giovanna Maresca
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