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Perquisizione: Tipologie e Limiti

Avv. Guido Serra

Quali sono le tipologie di perquisizione consentite all’interno del nostro ordinamento? E quali i diritti inviolabili spettanti al perquisito?

  • Tipologie di perquisizione

La perquisizione è uno dei mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale, al pari dell'intercettazione, del sequestro e dell'ispezione, e condivide con quest'ultima la natura di atto a sorpresa, cioè da eseguirsi senza essere anticipato da avvisi o avvertimenti destinati ai soggetti interessati.

Si tratta di un atto di indagine effettuato dalla polizia giudiziaria al fine di ricercare e rinvenire elementi di prova di un determinato reato e può consistere tanto in una perquisizione personale quanto in una perquisizione locale, nonché informatica.

Nel nostro ordinamento, possiamo distinguere tre tipi di perquisizione:

1) la perquisizione ordinaria prevista dall’art. 247 c.p.p. Questa può essere disposta dall’autorità giudiziaria o, per ricercare e rinvenire il corpo del reato o cose pertinenti al reato, ovvero, per procedere all’arresto dell’imputato o del latitante. La polizia giudiziaria, in tal caso, può provvedere solo ed esclusivamente in presenza di un decreto motivato firmato da un magistrato (il c.d. “mandato di perquisizione”)nella funzione di pubblico ministero se ci si trova nella fase delle indagini preliminari o in quella di giudice se è già stata esercitata l’azione penale.

2) la perquisizione d'urgenza prevista dall’art. 352 c.p.p. o, nel caso di arresto in flagranza di reato, oppure, nel caso di evasione del detenuto. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria, considerata l’imprevedibilità della situazione, possono provvedere autonomamente, non avendo materialmente il tempo di richiedere l’autorizzazione a procedere al pubblico ministero e per questo motivo il legislatore riconosce loro la facoltà di perquisire l’indagato o l’evaso senza alcun “mandato di perquisizione”.Chiaro è che subito dopo avere concluso le operazioni (non oltre 48 ore) la P.G. dovrà trasmettere il verbale di perquisizione al P.M., il quale dopo aver verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge deciderà se convalidare o meno la perquisizione.

3) la perquisizione antidroga e per armi esplosive, rispettivamente disciplinate dall’art. 103 D.P.R. 309/1990 e dall’art. 41 R.D. 773/1931. La Polizia Giudiziaria può disporre una perquisizione personale e locale senza necessitare del c.d. “mandato di perquisizione” allorquando nel corso di un’operazione, sussista il fondato motivo di ritenere che una persona sia in possesso di sostanze stupefacenti o di armi e munizioni non dichiarate all’interno di un luogo pubblico o privato.È bene precisare che, a differenze delle prime due tipologie di perquisizione, quest’ultima può essere effettuata non solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria ma anche dagli agenti.

Di regola la P.G. dispone di questo tipo di perquisizione quando riceve segnalazioni, anche anonime, o se nota comportamenti sospetti. Si pensi al conducente di una autovettura che, improvvisamente, alla vista della volante inverte il senso di marcia e si dà alla fuga.


In conclusione, è possibile sostenere che in assenza di un decreto motivato firmato da un magistrato, nei primi due casi, o in assenza di un comportamento sospetto, nell’ultimo caso, ogni forma di perquisizione o di limitazione della libertà personale deve considerarsi illegittima.

  • Diritti inviolabili spettanti al perquisito

È ovvio, preliminarmente, osservare che ogni tipo di perquisizione sopra descritta deve essere eseguita nel rispetto della dignità della persona.Ciò significa che la polizia giudiziaria non può, nel corso delle operazioni di perquisizione, porre in essere comportamenti violenti, aggressivi, offensivi o minacciosi nei confronti del perquisito.

Altro diritto fondamentale della persona sottoposta a perquisizione è quello di richiedere la presenza del proprio difensore di fiducia alle operazioni.Potrà, quindi, sin da subito confrontarsi con il proprio legale e ricevere, prima del suo arrivo, tutte le indicazioni necessarie in relazione al comportamento da assumere nel corso della perquisizione.

Altra facoltà inviolabile riconosciuta al perquisito è quella di aggiungere dichiarazioni al verbale di perquisizione, in modo tale da consentirgli di segnalare le eventuali anomalie. Questo è un aspetto molto importante perché il verbale deve considerarsi un atto irripetibile che transiterà direttamente nel fascicolo del dibattimento.

In ultimo, ma non per importanza, è il diritto spettante al perquisito di ottenere in via immediata copia del verbale per evitare eventuali abusi.


Lo Studio Legale Serra è reperibile prontamente in casi di necessità ed urgenza, offrendo un’ottima assistenza nel settore del diritto penale.


Avv. Guido Serra




 
 
 

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