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Pignoramento immobiliare: come scongiurarlo mediante l’istanza di conversione

Avv. Arturo Serra

Il pignoramento immobiliare è una delle tipologie di esecuzione forzata previste dal nostro ordinamento che consente il soddisfacimento di un credito, in forza di un titolo esecutivo, nei confronti di un soggetto debitore che non riesce ad onorare gli impegni assunti.

Il creditore, pertanto, dopo aver conseguito il titolo esecutivo ed aver notificato ritualmente l’atto di precetto potrà aggredire il patrimonio immobiliare del debitore attraverso la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare.

Il nostro ordinamento attribuisce al debitore diverse possibilità per scongiurare la vendita all’asta dell’immobile e tra queste vi è la cosiddetta istanza di conversione del pignoramento.

L’art. 495 c.p.c. stabilisce infatti che prima che sia disposta la vendita, il debitore può chiedere al Giudice dell’esecuzione di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Tuttavia, unitamente all'istanza deve essere depositata una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, dedotti eventuali ulteriori versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

La somma da sostituire al bene immobile pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice dell'Esecuzione, il quale può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili la somma determinata.

Il debitore potrà pertanto ottenere di versare le ulteriori somme, sino a soddisfacimento del credito, mediante rate mensili entro il termine massimo di quarantotto.

Ogni sei mesi il Giudice provvederà, a norma dell'art. art. 510 del c.p.c., a verificare lo stato di avanzamento dei versamenti rateali e allo stesso tempo alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal Giudice, perderà il beneficio della conversione e le somme versate entreranno a far parte delle somme pignorate.

Solo qualora la parte debitrice avrà provveduto al pagamento di tutte le rate, sino a soddisfacimento dell’intero credito, il Giudice dell’esecuzione provvederà all’immediata liberazione del bene immobile pignorato

Si badi bene, però, l'istanza può essere avanzata una sola volta e nel caso in cui il debitore non riuscisse ad effettuare il pagamento di tutte le rate perderà il beneficio della conversione e le somme già versate.

In altre parole, l’istanza di conversione costituisce l’ultimo estremo tentativo che il debitore può effettuare per tentare di scongiurare la vendita all’asta dell’immobile di sua proprietà, ma richiede in ogni caso l’integrale soddisfacimento del debito maturato, seppur in modalità rateale.

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