top of page

Può il lavoratore recedere ante tempus dal proprio contratto di lavoro a termine? Cosa rischia?

Avv. Guido Serra

Nei contratti a tempo determinato, o comunemente meglio conosciuti come contratti a termine, non trovano applicazione alcuni istituti – previsti nei contratti a tempo indeterminato –quali, ad esempio, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o il recesso anticipato per ragioni diverse dalla giusta causa; è invece compatibile la risoluzione consensuale anticipata.

Per quanto concerne, specificatamente,il recesso anticipato,questo è ammesso solo in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di quanto sancito nell’art. 2119 c.c.

Pertanto, il lavoratore potrà recedere dal contratto a termine solo in presenza di una situazione che renda giustificabile le dimissioni c.d. “per giusta causa” indotte, ad esempio, da situazioni di mobbing o per mancato pagamento della retribuzione. Diversamente, in assenza di una giusta causa, la giurisprudenza ritiene che il recesso anticipato, ante tempus, non possa essere esercitato se non con la consapevolezza che da esso ne potrebbe derivare un danno – che va risarcito – in quanto la parte che recede dal contratto a tempo determinato senza una ragione giustificatrice, lede l’interesse dell’altra parte del rapporto, che faceva affidamento su una certa durata della relazione contrattuale.

Quindi, quando a recedere anticipatamente senza una giustificazione è il lavoratore, quest’ultimo cosa rischia?

È prassi che il datore di lavoro possa, in via giudiziale, far richiesta di farsi corrispondere una somma a titolo di risarcimento del danno pari al valore delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se non si fosse dimesso – si pensi al caso, ad esempio, del lavoratore assunto a termine da un’azienda che, in vista di una migliore offerta di lavoro, si dimette per andare a lavorare altrove – ma l’atteggiamento del legislatore e della giurisprudenza è piuttosto rigido difronte alla suddetta richiesta.

Difatti, perché la richiesta di risarcimento venga accolta, il datore di lavoro dovrà dimostrare che l’abbandono improvviso della relazione contrattuale ha ingenerato un danno all’organizzazione produttiva nel luogo di lavoro.

In caso contrario, il lavoratore nulla dovrebbe al datore di lavoro, sebbene, come detto, il recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato non sia consentito se non a fronte di una giusta causa.

Alla luce di quanto appena esposto, lo Studio Legale Serra si mette a disposizione dei propri assistiti al fine di valutare unitamente agli stessi, quale possa essere la soluzione migliore ove ci si ritrovi di fronte alla scelta di dover recedere ante tempus dal proprio contratto di lavoro a termine, per esaminare tutti gli aspetti inerenti la fattispecie concreta e per ovviare al rischio principale di vedersi condannatia corrispondere al datore di lavoro una somma pari all’importo dell’indennità di preavviso.


Avv. Guido Serra

 
 
 

Comentarios


Richiedi una prima consulenza gratuita

bottom of page