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Risarcimento del danno per effetto di un provvedimento autorità giudiziaria illegittimo

Avv. Arturo Serra

La disciplina della Responsabilità Civile del Magistrato trae origine dalla legge 117/1988, come poi modificata dalla legge 18/2015.

Questa prevede che, per aversi possibilità di agire per il risarcimento del danno “patrimoniale o non patrimoniale”, occorre che si realizzi la seguente fattispecie: “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.

Requisiti indefettibili sono pertanto: la sussistenza di un danno (indifferentemente di natura patrimoniale o non patrimoniale), la sussistenza di un nesso di causalità fra il danno e la condotta del magistrato (“comportamento, atto o provvedimento”) e l’elemento soggettivo specifico (“dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni”).

Con riferimento a quest’ultimo elemento, il comma 3 introduce una presunzione di sussistenza di colpa grave in quanto dispone che: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

Ulteriore questione riguarda, infine, i particolari termini e modi per proporre la suddetta azione: questa può essere esperita: “una volta esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile” (l. 117/1988 come modificata da l. 18/2015, art. 4, comma 2).

In altri termini, se ad esempio è stata irrogata una misura cautelare personale o reale a tuo carico che comporta il sequestro dei beni o addirittura la reclusione ed il provvedimento in questione risulta errato e/o illegittimo, dopo aver esperito i normali mezzi di impugnazione è possibile agire nei confronti dello Stato per ottenere il congruo risarcimento del danno (patrimoniale e non) subito per effetto del provvedimento illegittimo adottato dall’autorità giudiziaria.

Pertanto, se ritieni di aver subito un danno ingiusto per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria illegittimo o abnorme, contattaci per una valutazione del tuo caso e per ottenere un congruo risarcimento del danno.

Avv. Arturo Serra

 
 
 

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