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RITARDO AEREO: RICONOSCIUTO INDENNIZZO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

Avv. Arturo Serra

Il Giudice di Pace di Bari ha accolto integralmente il ricorso proposto dallo Studio Legale Serra e riconosciuto in favore dei nostri assistiti la compensazione pecuniaria per un ritardo aereo di oltre 6 ore, ai sensi del regolamento Europeo n. 261/2004, oltre che il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

In particolare il danno non patrimoniale da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio arrecato ai viaggiatori per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto a causa dell’inadempimento della compagnia aerea che ha cagionato un ritardo nell’atterraggio a Londra, nel caso di specie di oltre 6 ore, con conseguente perdita di opportunità per gli attori di godere di una intera giornata di vacanze in una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo.

In particolare il danno da vacanza rovinata trova fondamento normativo nell’art. 46 del codice del consumo (che definisce il danno da vacanza rovinata come un “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza), mentre per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è compreso in uno dei "casi previsti dalla legge" cui si riferisce l'art. 2059 c.c. per la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Naturalmente non tutti i pregiudizi possono essere risarciti ma, come accennato, solo quelli che superino una soglia minima di tolleranza ex art. 1455 c.c. secondo la valutazione del giudice di merito.

Per l’attore è sufficiente provare l'inadempimento dell'operatore turistico perché l'onere probatorio in capo al viaggiatore possa dirsi assolto: quindi senza la necessità di verificare propri stati psichici sottoposti a stress, l'attore potrà allegare gli elementi di fatto indicanti l'esistenza e l'entità del pregiudizio sofferto in base alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Nel caso di specie, non v’è chi non veda come la condotta assunta dalla compagnia convenuta abbia pregiudicato la vacanza programmata dagli odierni attori nella misura in cui ha impedito agli stessi di godere di un giorno di vacanza su tre complessivi programmati, con l’effetto che codesti sono stati costretti a riprogrammare la loro vacanza, rinunciando a visitare uno dei principali musei della capitale britannica, occasione che chiaramente non potranno mai più recuperare.

Il Giudice di Pace di Bari, accogliendo integralmente la nostra tesi e la nostra domanda ha stabilito come il“danno non patrimoniale, configura un dannoconseguenza dell’inadempimento che va cristallizzato nel “danno da vacanza rovinata” inteso comepregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell’intraprendere un periodo di vacanza:per il giudicante la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé anche la prova del verificarsi deldanno, nell’ottica in cui l’inadempimento ha inficiato la finalità di svago o lo scopo di piacere e diserenità della vacanza - che “non costituisce un motivo irrilevante, ma connota la causa concreta delcontratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire diuna vacanza di riposo e di svago” (cfr. Cass. 16315/2007) e il pregiudizio derivato dall’inadempimentova risarcito iure proprio.”

Se hai subito un evidente disservizio nel corso della tua vacanza, non esitare a contattarci per ottenere il congruo risarcimento dal danno patito.


 
 
 

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