Il reato previsto e punito dall’art. 570 cp prevede che: “chiunque abbia abbandonato il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032. Queste pene si applicano congiuntamente a chi: – malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; – fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.”
Con il matrimonio i coniugi assumono diversi obblighi tra i quali l’obbligo di fedeltà, collaborazione nell’interesse della famiglia, assistenza morale e materiale. Quando nascono i figli, i genitori sono obbligati ex art. 147 cc, anche al mantenimento, all’istruzione, all’educazione ed all’assistenza morale dei figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Il reato in esame può essere compiuto soltanto da uno dei genitori, che sia in costanza di matrimonio sia in caso di separazione o divorzio, possono venire meno a tali obblighi.
Quando al coniuge inadempiente, viene contestata la violazione degli obblighi di assistenza familiare, dobbiamo prestare attenzione alle modalità di realizzazione del reato ed al tempo in cui questo viene commesso.
Nel caso di violazione degli obblighi di mantenimento alle condizioni del comma 1, assume rilievo la differenza sostanziale tra mezzi di sussistenza ed assegno di mantenimento disposto ai sensi degli artt. 155 e 156 c.c., infatti i mezzi di sussistenza devono essere individuati negli strumenti destinati a far fronte alle esigenze minime di vita (vestiti, cibo, riscaldamento).
Quindi il reato si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno: non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza (Cass. n. 36190 del 5 ottobre 2010).
Quanto all’elemento soggettivo, è necessario poi che sia accertata una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012 – 9 novembre 2012, n. 43527) ed il Giudice deve verificare se il soggetto obbligato ha la volontà di violare un provvedimento giudiziario.
Anche il Tribunale di Napoli (Tribunale Napoli sez. VI, 05/09/2022, n.6048) stabilisce che “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.570 c.p. il Giudice deve verificare la volontà del soggetto di violare un atto giudiziario”.
In merito poi all’elemento oggettivo necessario per il configurarsi della fattispecie delittuosa, già nel
2020 il Tribunale di Chieti statuiva che ai fini dell’integrazione del reato ex art. 570 c.p. non fosse sufficiente il mero comportamento omissivo da parte dell’agente bensì che: “da tale inadempimento derivi la mancanza dei mezzi di sussistenza con il determinarsi di una grave indigenza ovvero di una concreta difficoltà economica che renda impossibile la soddisfazione dei più elementari bisogni, da correlarsi con il grado di benessere corrispondente alle condizioni socio-economiche della famiglia”.
La Corte di Cassazione ha stabilito poi che: “il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi; inoltre si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto deve fornire” (Cass. Sez. VI pen., 02.07.2012, n. 25596).
Il reato non si considera quindi integrato automaticamente con il mero inadempimento ai sensi delle leggi civili e per l’accertamento della penale responsabilità, sarà necessario valutare la gravità della violazione e l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare (Cass. pen. n. 25596/2012), quindi, dal punto di vista anche dell'elemento soggettivo, deve essere provata la coscienza e la volontà di sottrarsi a tali obblighi e la giurisprudenza di merito stabilisce che: “Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve essere raggiunta la prova circa la coscienza e volontà del prevenuto di sottrarsi agli obblighi in oggetto. Di contro, alla luce della prova di adempimenti comunque costantemente avvenuti da parte del prevenuto - seppur con lievi ritardi - e della propria conseguente volontà di prestare ogni collaborazione economica per il mantenimento dei figli, non si ravvisa alcuna tipologia di reato” (Tribunale Pescara, 20/01/2023, n.2443).
Quanto poi all’evento che il soggetto deve cagionare con la sua condotta, la giurisprudenza ritiene necessario ai fini della effettiva punibilità del colpevole che: “la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento non comporta automaticamente la commissione del reato di cui all'art. 570 c.p.. Al fine dell'integrazione del reato è necessario che l'omissione abbia determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza, e cioè i mezzi per far fronte alle esigenze elementari di vita del beneficiario (Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2022, n.2925).
La giurisprudenza è concorde quindi nel ritenere che l'elemento soggettivo del reato è desunto dalla totale assenza di interesse nei confronti del figlio minore e che comunque dal comportamento dell’agente sia ingenerato un oggettivo stato di bisogno dei figli
Se anche tu hai a che fare con un coniuge che fa mancare i mezzi di sostentamento ai tuoi figli o sei indagato per questo reato, non esitare a contattarci.
Avv. Giovanna Maresca
Commentaires